| Cittadini Extracomunitari: nuove disposizioni ministeriali
2007-10-04
Ad un anno di distanza dalla circolare del 20 Settembre 2006, con la quale il Ministero dei Trasporti autorizzava il rilascio di una serie di documenti di guida e di circolazione, a favore di quei cittadini extracomunitari in attesa di ricevere il permesso di soggiorno rinnovato, lo stesso Ministero ha ora riconosciuto l’identico beneficio agli stranieri appena entrati in Italia, che siano in attesa di ottenere il primo permesso; questo riconoscimento è avvenuto attraverso la circolare prot. n. 84647 del 14 Settembre 2007, emanata a seguito della Direttiva del Ministro dell’Interno del 20 Febbraio 2007 .
Oltre a prevedere quanto sopra, la circolare in commento precisa che la ricevuta postale o quella rilasciata dalle competenti autorità di P.S, attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, consente l’esercizio delle seguenti facoltà:
- ammissione e svolgimento degli esami teorici e pratici, per ottenere la patente; - rilascio dei documenti di abilitazione alla guida, compresa l’ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patente estera; - rinnovo di validità ed aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida; - rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida; - rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, ecc..); - aggiornamento e duplicazione dei documenti di circolazione.
Infine, il Ministero chiarisce che gli Uffici della Motorizzazione sono tenuti ad accertare unicamente il possesso della ricevuta sopra citata da parte dello straniero, che viene trattenuta in copia unitamente alla fotocopia del permesso di soggiorno in attesa di rinnovo; pertanto, i predetti Uffici devono astenersi dal verificare quei requisiti che il T.U sull’immigrazione richiede ai fini della legittimità della presenza in Italia di quest’individuo (vedi ad esempio la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ovvero la presentazione della domanda di rinnovo del permesso avvenuta, al più tardi, entro 60 gg dalla scadenza di validità), dal momento che tale attività compete alle Questure.
(Tratto da F.A.I.) |